Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO
SILENZIATORE DI SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni
di utenti, in merito alla problematica della
sostituzione del dispositivo silenziatore dello
scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune
di queste riguardano anche le sanzioni applicate
dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non
originalità" del dispositivo in oggetto, in base
all'art. 78 del Codice della strada (decreto
legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico
ha durata limitata rispetto alla vita media del
veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono
essere previste le necessarie sostituzioni al fine
di rispettare il livello di rumorosità indicato
nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il
dispositivo può essere sostituito con un
silenziatore dello stesso tipo di quello installato
in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che
il tipo di silenziatore non viene indicato nel
documento di circolazione), oppure con un
silenziatore di sostituzione, omologato in base a
norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo
tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice
della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della
M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
"....quando siano apportate modifiche alle
caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai
dispositivi di equipaggiamento indicati negli
articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica"
citata in detto articolo 78, si configura
evidentemente quale circostanza diversa dalla
sostituzione del silenziatore originale con uno
dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato,
come già descritto in premessa, ma riguarda la vera
e propria alterazione delle caratteristiche fisiche
e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale
ultima circostanza è l'unica per la quale si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della
M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di
scarico, anche se di sostituzione e di tipo
omologato, deve comunque consentire il rispetto del
valore massimo di rumore indicato nella carta di
circolazione. Tale accertamento consiste nella
verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di
scarico al regime di giri prestabilito, e può essere
facilmente effettuato dagli organi di Polizia
mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori
originali, nel corso degli accertamenti su strada,
si fa presente che questi riportano il marchio del
fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso
oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un
silenziatore di sostituzione omologato riporta,
oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o
un logo dello stesso, anche un marchio
internazionale di omologazione di cui si riporta un
fac simile:
ex 00
0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate
sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli
stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE |